La querela
La querela è prevista dagli artt.336 e 340 del Codice di Procedura Penale e riguarda i reati non perseguibili d’ufficio per i quali invece è prevista la denuncia.
Si tratta della dichiarazione con la quale la persona che ha subito il reato (o il suo legale rappresentante) esprime la volontà che si proceda per punire il colpevole.
Non sono previste regole particolari per il contenuto della querela; è necessario però che ci sia la descrizione del fatto-reato, e che risulti chiara la manifestazione di volontà del querelante che si proceda in ordine al fatto e se ne punisca il colpevole.
Nella scheda si trovano le domande tipo che più frequentemente ci vengono poste negli Uffici di polizia dai cittadini.
Chi la può presentare? | La persona offesa o il suo avvocato |
A chi rivolgersi? | In Italia: a un pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria |
Quali sono i termini per la presentazione? | Entro 3 mesi dal giorno in cui si ha notizia del fatto che costituisce il reato. Entro 6 mesi per reati contro la libertà sessuale (violenza sessuale o atti sessuali con minorenne) |
Come può essere presentata? | - In forma orale, in questo caso il pubblico ufficiale scriverà un verbale |
Cosa deve contenere la querela? | La descrizione del fatto-reato con eventuali notizie circa l'autore e circa le prove |
Chi può richiedere la ricevuta di presentazione di querela? | Possono richiederla il querelante o il suo avvocato |
E’ possibile ritirare la querela? | Il querelante o il suo avvocato possono ritirare (remissione) la querela precedentemente proposta, dandone notizia in forma orale o scritta all'autorità o all'ufficiale di polizia giudiziaria La remissione di querela può avvenire anche in forma tacita, quando accadono fatti palesemente contrari alla volontà di persistere nella querela. La querela proposta per alcune ipotesi di violenza sessuale o atti sessuali con minorenni è irrevocabile. Attenzione |
Fonte: http://www.poliziadistato.it/pds/cittadino/denunce/querela.htm
Cordialmente...............anche con gli artt.336 e 340 del CPP
Pippo Caminiti (Furci Blog)
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