lunedì 6 agosto 2007

CODICE DELLA STRADA


Articolo 1
Principi generali
1. La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità
primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato.


7. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari
della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di
parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento e le
somme eventualmente eccedenti ad interventi per migliorare la mobilità
urbana.

La Costituzione della Repubblica Italiana

Tanto per ricordare che esiste "ancora" una Costituzione.

Art. 21.
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni
altro mezzo di diffusione.

Peró....non esiste un comma, che dia il diritto a chiunque di "asportare" manifesti murali "scomodi" e, inquinare il giá abbastanza inquinato suolo pubblico.