lunedì 6 agosto 2007

CODICE DELLA STRADA


Articolo 1
Principi generali
1. La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità
primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato.


7. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari
della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di
parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento e le
somme eventualmente eccedenti ad interventi per migliorare la mobilità
urbana.

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