Allego un precedente giuridico:
La Pubblica amministrazione risponde dei danni provocati da cani randagi, in applicazione del principio generale del neminem laedere ex art.2043 c.c., qualora abbia omesso e trascurato di adottare i provvedimenti e/o le cautele idonee a rimuovere ed eliminare il potenziale pericolo rappresentato dai cani randagi, con i poteri attribuiti dalla legge e con le modalità oggetto della discrezionalità amministrativa.
Fonte: http://www.asaps.it/giurisprudenza/giur_merito/0051.html
Cordialmente......a quattro zampe...
Pippo Caminiti (Furci-Blog)